(FONTE www.biblus.acca.it)
E’ al vaglio della Commissione europea il decreto Rinnovabili FER 1: maggiori incentivi per autoconsumo, fotovoltaico al posto dell’amianto e priorità agli impianti su ex discariche
Lo schema di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche, il cosiddetto decreto Rinnovabili FER 1, arriva a Bruxelles nelle mani della Commissione Europea per il via libera finale.
Il testo, rispetto alla versione originale, presenta alcune importanti novità sul fronte dell’autoconsumo; confermata, invece, la stretta su geotermia e mini idroelettrico, nonostante le proteste regionali e delle associazioni di settore (vedi articolo di BibLus-net).
Le novità del decreto FER 1
Ecco le novità per quanto rigurda gli impianti fotovoltaici, geotermia e mini idroelettrico.
Impianti fotovoltaici
- gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta: verrà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
- per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh: gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
- passa da 12 a 15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.
Geotermia
Per i finanziamenti in riferimento alla geotrermia, si rimanda ad un decreto FER 2 di prossima pubblicazione.
Mini idroelettrico
Rimangono inalterati i requisiti per ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici che consentono una produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.
Il funzionamento degli incentivi
L’accesso agli incentivi sarà regolato da 2 meccanismi a seconda della potenza.
Impianti ammissibili
Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri i seguenti impianti:
- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
- fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
Inoltre, potranno accedere agli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a 1 MW; gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta (anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti; la potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW).
Impianti esclusi
Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal dm 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.
I gruppi per i bandi
I bandi per l’iscrizione ai registri e alle aste sono così strutturati:
- Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell’iscrizione ai registri
- Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa)
- Gruppo B: impianti idroelettrici; impianti idroelettrici; impianti geotermoelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione
impianti alimentati da gas di discarica - Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale
Condizioni per l’accesso agli incentivi
Il decreto chiarisce che la partecipazione alle procedure di asta e di registro è:
- alternativo al ritiro dell’energia, previsto dal dlgs 387/2003 e al meccanismo dello scambio sul posto
- richiesto il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio, nonché il preventivo di connessione alla rete elettrica
- previsto il rispetto delle disposizioni dell’articolo 65 della legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola
Tempi di attuazione
Sono previsti otto bandi per l’iscrizione ai registri e alle procedure di asta: il primo si apre il 31 gennaio 2019, impossibile da rispettare, e l’ultimo sarà pubblicato il 31 maggio 2021.
Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, successivamente il GSE formerà la graduatoria che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.
Priorità degli impianti
La priorità sarà data a:
- impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin
- impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianto su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici
- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del dm 23 giugno 2016
- impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato
- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW)
Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa i termini per l’entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.
In attesa dell’ok dell’esecutivo europeo, ultimo passaggio prima dell’approvazione formale, proponiamo in allegato il testo dell’ultima versione del decreto Rinnovabili.